Cessione e Pignoramento dello stipendio

Cessioni e pignoramenti di stipendio sono regolati in via principale dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e le caratteristiche più importanti possono così sintetizzarsi:

 

 

Definizione

Il prestito contro cessione del quinto della retribuzione o pensione, comunemente detto cessione del quinto dello stipendio, è una particolare forma di prestito personale al consumo che viene erogato da banche o istituti finanziari abilitati a tale esercizio, ai lavoratori dipendenti, a fronte della trattenuta, operata a monte dal datore di lavoro, della quota di retribuzione ceduta.
La retribuzione è quella mensile su base annua calcolata come retribuzione annua, fissa, continuativa e pensionabile, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.

Disciplina e ambito di applicazione
(Art. 1 D.P.R.180/1950 modificato dalD.L. 35/05,Conv. Legge 80/05*)

La legge (Art. 1 D.P.R. 180/1950), nell’affermare il principio di incedibilità e impignorabilità dello stipendio, dei salari, delle pensioni e delle indennità, erogate in favore di lavoratori dipendenti e pensionati, fa salve alcune eccezioni fissate dalla legge stessa.

Eccezioni alla cessione dello stipendio.
(Art. 2 D.P.R.180/1950 modificato dalD.L. 35/05,Conv. Legge 80/05)

Le “eccezioni” al divieto di cessione dello stipendio (e di pignorabilità e sequestro dello stesso stipendio) menzionate dall’Art. 1 D.P.R. 180/1950 incontrano comunque i limiti imposti dall’Art.2 della stessa legge.
Lo stipendio può quindi essere ceduto solo nelle seguenti misure:

1.      fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2.     fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d' impiego o di lavoro;

3.      fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all' impiegato o salariato”.

È naturalmente ammessa la cessione dello stipendio anche per quote inferiori a quelle indicate che rappresentano il limite consentito.

Limiti alla stipulazione di più di una cessione dello stipendio e coesistenza di con pignoramenti o sequestri.
(Artt. 67 - 68D.P.R.180/1950 modificato dalD.L. 35/05,Conv. Legge 80/05)

Il lavoratore non può avere simultaneamente in corso più di una cessione del quinto a meno che più cessioni corrispondano ad una somma complessiva pari ad 1/5 (es.: due cessioni per 1/10 di stipendio ciascuna) (Art. 67).
È consentita la stipula di una nuova cessione del quinto, solo se il ricavato di questa ulteriore cessione sia destinato all’estinzione della cessione in corso sino alla concorrenza del residuo ammontare.
Nell’ipotesi in cui pignoramenti e sequestri della retribuzione, sono preesistenti alla stipula della cessione la stessa non può eccedere la differenza tra i due quinti (2/5) della retribuzione al netto delle trattenute e la quota colpita da sequestri e pignoramenti (Art. 68 co. 1).
Quando, invece, la cessione dello stipendio è stata notificata (e perfezionata) prima del pignoramento o del sequestro, quest’ultimi sono limitati alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta dal lavoratore, fermi i limiti di cui all’Art. 2 (1/3 per crediti alimentari, 1/5 per debiti verso lo Stato o aziende, 1/5 per tributi dovuti allo Stato e, comunque, non oltre metà della retribuzione).

Soggetti che possono cedere parte della retribuzione.
(Art. 1 co.2 eco. 3 e Art. 52D.P.R.180/1950 modificato dalD.L. 35/05,Conv. Legge 80/05)

Con le modificazioni apportate al D.P.R. 180/1950 dalla L. 80/2005, non solo l’accesso alla cessione di parte della retribuzione è stato consentito ai lavoratori delle imprese private, ma è stato introdotto anche l’accesso a lavoratori con contratti a termine e con contratti di lavoro parasubordinato.
Inoltre, possono essere cedute anche quote di pensione o indennità corrisposte dallo Stato.
Possono quindi cedere parte della retribuzione o delle proprie rendite:

a.   coloro che percepiscono pensione o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti o gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’INPS, gli assegni vitalizi ed i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. In questi casi, la misura della cessione della rendita non può eccedere il quinto della pensione, valutato al netto delle ritenute fiscali per un periodo non superiore ai dieci anni (Art. 1 co.2 e 3).

b. gli impiegati e salariati assunti a tempo indeterminato, “che siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo”, i quali possono cedere quote di stipendio o di salario in misura non superiore al quinto “per un periodo non superiore a 10 anni” (Art. 52);

c.     gli impiegati assunti a tempo determinato purchè la cessione del quinto dello stipendio non ecceda il periodo di tempo che, al momento della sottoscrizione dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto di lavoro in essere (Art. 52 co. 2);

d. i lavoratori c.d. “parasubordinati” (Art. 409 n. 3 c.p.c.) che abbiano in essere un rapporto di durata non inferiore ai 12 mesi possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. In ogni caso la cessione non può eccedere il periodo di tempo che al momento dell’operazione deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto di lavoro in essere (Art. 52 co. 3).

Cessione delT.F.R.
(Art. 52D.P.R.180/1950 modificato dalD.L. 35/05,Conv. Legge 80/05)

Con la cessione del quinto dello stipendio i lavoratori subordinati (sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato) possono anche disporre la cessione del T.F.R..
Infatti, ai sensi dell’Art. 52 2° co. D.P.R. 180/1950 è possibile cedere, in favore della finanziaria, il T.F.R. quale garanzia sul credito erogato (senza il limite di 1/5).
La cessione del T.F.R. opera quindi nel momento in cui il rapporto di lavoro viene risolto ed il datore di lavoro corrisponde la somma di T.F.R. maturata dal lavoratore direttamente alla finanziaria a saldo del debito della cessione.

Adempimenti del datore di lavoro in caso di cessione dello stipendio

Il datore di lavoro, benché estraneo al rapporto che si crea tra lavoratore e finanziaria, è comunque obbligato ad eseguire alcune operazioni:

1.   Dal momento della notifica dell’atto di cessione il datore è obbligato ad operare le trattenute della retribuzione nel rispetto del contratto di finanziamento (e nei limiti di legge).

2.  La quota di retribuzione che il datore deve trattenere va calcolata sulla retribuzione percepita dal lavoratore al tempo della domanda del prestito, come risultante da busta paga, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

3.    Gli oneri di gestione che derivano dal pagamento della retribuzione a terzi non sono a carico dell’azienda ma possono essere regolamentati mediante specifici accordi. In mancanza di tali accordi (con gli istituti di credito) o di previsioni del contratto collettivo (anche aziendale), il datore di lavoro potrà addebitare tali costi al lavoratore, comunicando le modalità di calcolo e di addebito dei costi per il versamento della quota di retribuzione all’Istituto finanziario. È quindi consigliabile che il datore di lavoro disciplini tali evenienze in apposito regolamento aziendale, reso pubblico sul luogo di lavoro.

4.   Il datore di lavoro non è obbligato a fornire dati relativi al rapporto di lavoro agli eventuali istituti di credito/finanziarie; tuttavia è opportuno che il datore di lavoro – previa richiesta del lavoratore – consegni al proprio dipendente una dichiarazione contenente le informazioni relative a: anzianità di servizio, qualifica, retribuzione mensile per numero di mensilità, eventuali ritenute sullo stipendio (per pignoramenti, sequestri, precedenti cessioni etc., con l’indicazione dei creditori) nonché il trattamento di fine rapporto.

5.  Il datore di lavoro non è tenuto a sottoscrivere i c.d. “atti di benestare” contestualmente o dopo la ricezione della notifica del contratto di cessione, posto che il datore è tenuto solo a ricevere la notifica e non a sottoscrivere impegni. È tuttavia possibile che il datore di lavoro comunichi (informalmente) alla società finanziaria le eventuali modalità di pagamento dell’importo indicato nell’atto di notifica, nonché eventuali costi che non sono a carico del datore di lavoro.

6.     Nei casi in cui al datore di lavoro vengano notificati contratti di finanziamento diversi da quelli garantiti dalla cessione della retribuzione (come nel caso di delegazioni di pagamento ex Art. 1269 c.c. o atti di mandato irrevocabile ex Art. 1723 comma 2 c.c.) il datore non è tenuto ad effettuare alcun versamento di quote della retribuzione alla società finanziaria, posto che in tali fattispecie non si tratta più di cessione della retribuzione, bensì di negozi giuridici trilaterali che richiedono il consenso/accettazione del datore di lavoro (cfr. delegazione di pagamento).

7.  Nel caso di riduzione o sospensione della retribuzione superiore al terzo, l’azienda deve dare comunicazione alla società finanziaria al fine di ricalcolare la trattenuta nella misura del quinto dello stipendio netto ridotto.

8.   Quando si verifica la cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve comunicarla alla finanziaria.

9.  Nei casi in cui il lavoratore abbia sottoscritto la clausola di garanzia relativa alla cessione del trattamento di fine rapporto, l’azienda, quando si verifica la risoluzione del rapporto, prima di procedere al versamento della somma, deve valutare qual’ è il regime applicabile (in virtù della scelta operata dal lavoratore) per la destinazione del T.F.R. (ad esempio, con l’adesione ad un fondo di previdenza complementare), tenendo conto delle diverse disposizioni che si sono succedute nel tempo. È quindi opportuno, per il datore di lavoro (così come segnalato dalla Covip) informare la finanziaria della scelta del lavoratore di conferire (anche in modalità tacita) il proprio T.F.R. al fondo di previdenza (indicando altresì la denominazione del Fondo).

10. Nel caso in cui il lavoratore abbia stipulato più contratti di cessione, il datore di lavoro cui venga notificato un secondo atto di cessione, avente lo stesso credito retributivo, deve comunicare alla seconda società finanziaria, che ha già ricevuto una precedente notifica di un altro atto di cessione di stipendio e, pertanto, non potrà effettuare la trattenuta relativa al secondo atto finchè non sia estinto il precedente debito.

 

 

 

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