Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 276/03, artt. 54 - 59; Accordo interconfederale 11/02/2004; L. 92/2012, art. 1, c.14.
Prassi amministrativa:
Caratteristiche: è un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo aziendale di riferimento; l'obiettivo è pertanto l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Condizione per l'assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, le cui modalità sono definite dalla contrattazione collettiva a livello nazionale/territoriale/aziendale. Tale progetto ha lo scopo di delineare un percorso di concreto adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo prevedendo un minimo di 16 ore di formazione teorica. Per quanto riguarda la forma ed i contenuti dei progetti individuali di inserimento le parti devono attenersi alle prescrizioni dell’autonomia privata collettiva applicabile. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve comprendere il progetto individuale di inserimento; in mancanza di forma scritta o di progetto d’inserimento il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. La categoria di inquadramento può essere inferiore, fino ad un massimo di due livelli, a quella spettante in applicazione del CCNL; per quanto riguarda le donne, però, la Legge n. 80/05 di conversione del D.L. n. 35/05 ha introdotto una modifica alla lettera e) dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/03 secondo la quale le donne assunte con contratto di inserimento ai sensi di tale punto potranno essere retribuite fino a 2 livelli inferiori, rispetto a quello contrattuale di riferimento, soltanto se ciò sarà stato previsto dal CCNL applicato.
Datori di lavoro: Enti pubblici economici; Imprese e loro consorzi; Gruppi di imprese; Associazioni professionali, socio-culturali, sportive; Fondazioni; Enti di ricerca pubblici e privati; Organizzazioni ed Associazioni di categoria (sono esclusi gli studi professionali). I soggetti sopra indicati possono stipulare contratti di inserimento se hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tale fine non si considerano:
Tale disposizione inoltre non si applica nel caso in cui, nei 18 mesi precedenti l’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità cui è preordinato il contratto, il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%. La maggiorazione così stabilitaesclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
Lavoratori interessati:
a) Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;
b) Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (compiuti): in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 297/02;
c) Lavoratori ultracinquantenni che siano privi di un posto di lavoro;
d) Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa dopo almeno 2 anni di inattività ;
e) Donne, di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile (definite con Decreto del Ministero del Lavoro);
f) Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico (ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale: Legge n. 104/92 e Legge n. 68/99).
Durata: non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18. Nel caso di assunzione di lavoratori affetti da handicap fisico, mentale o psichico la durata può essere estesa fino a 36 mesi. Nel limite massimo di durata non vengono conteggiati i periodi di sospensione per servizio militare o civile e i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità. Il contratto di inserimento può essere prorogato anche più volte purché la durata massima del contratto non ecceda il limite di 18 o 36 mesi. Ove il rapporto di inserimento duri oltre il limite di scadenza originariamente concordato o successivamente prorogato il contratto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine di 30 giorni di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 368/01. Il contratto di inserimento può essere anche a tempo parziale, purché compatibile con il progetto individuale di inserimento. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali, al contratto di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs n. 368/01 relativo alla disciplina dei contratti a termine. Non sono compatibili i presupposti causali della stipulazione del contratto a termine; non sono inoltre applicabili, in quanto derogate dalla specifica disciplina del contratto di inserimento, le disposizioni in materia di proroga, rinnovo del contratto tra le stesse parti e di limitazioni percentuali. Le percentuali massime di assunzione con contratto di inserimento sono demandate ai CCNL.
ABROGAZIONE
E' possibile stipulare il contratto d'inserimento fino al 31/12/2012.
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