Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Il contratto di trasporto trova la sua disciplina codicistica negli artt. 1678 e ss. che trattano prima il contratto di trasporto di persone e poi il contratto di trasporto di cose. Trattasi di uno speciale contratto tipico che rientra nel più ampio genus dei contratti di prestazione di servizi, il cui oggetto è rappresentato da “trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vettore”. In relazione all’oggetto ed ai mezzi utilizzati, si distingue il contratto di trasporto di persone dal contratto di trasporto di cose e il contratto di trasporto via terra, via acqua e via mare.
In particolare, il contratto di trasporto rientra nella fattispecie negoziale della locatio operis, caratterizzata dalla specialità dell’opus – trasporto di persone o cose – con conseguente obbligo di conseguimento del risultato dedotto nel contratto. Per quanto concerne lo schema contrattuale – pur essendovi chi lo accumuna ad una prestazione di servizi simile all’appalto, con la conseguente possibile applicazione della relativa disciplina, anche in tema di solidarietà – è importante evidenziare come l’orientamento giurisprudenziale prevalente affermi che al contratto di trasporto non trova applicazione la disciplina sugli appalti e, di conseguenza, la norma sulla responsabilità solidale in ragione della tipicità della figura contrattuale che non consente l’applicazione analogica di norme relative ad altre figure contrattuali.
Si ritiene, inoltre, che il contratto di trasporto si distingue dal contratto d’appalto essenzialmente in quanto ha ad oggetto uno specifico e tipizzato servizio.
Contemplato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l’appalto di servizi di trasporto è una fattispecie negoziale per mezzo della quale il vettore si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all’altra, dovendo ricorrere, nella specie, la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore.
In tali contratti viene programmata una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto, sicché tali trasporti assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali il trasportatore deve organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali. Il dato caratterizzante tali fattispecie è la durata e costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto, le quali, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. Ne deriva che il contratto in questione esulerebbe dal tipo legale di trasporto, dal momento che la sua essenza non risiederebbe nel trasferimento di cose, ma nell'organizzazione del relativo servizio; lo stesso si inscriverebbe, quindi, nel genus del contratto di appalto come appalto di servizi di trasporto. La conseguenza sarebbe quella dell'applicazione delle disposizioni sull'appalto, anziché quelle sul trasporto.
Con il termine subvezione o subtrasporto s’intende un contratto di trasporto riferito alle medesime persone o alle medesime merci già costituenti oggetto di un contratto di trasporto e per la medesima destinazione. Nel subtrasporto riferito al trasporto di cose, mittente è il vettore del precedente contratto di trasporto, e vettore è un soggetto normalmente a questi legato da rapporti commerciali; il destinatario coincide con quello indicato come tale nel contratto di trasporto.
Ai sensi dell’art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è un mandato che ha per oggetto l’obbligo, per lo spedizioniere, di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Il contratto di spedizione è, dunque, un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto il compimento, da parte dello spedizioniere, di un’attività giuridica e, cioè, la conclusione di un contratto di trasporto. La differenza essenziale tra il contratto di spedizione ed il contratto di trasporto consiste nel contenuto dell’incarico in quanto, mentre il vettore ha l’obbligo di consegnare la merce a destinazione e risponde dei deterioramenti e dell’avaria della merce stessa, lo spedizioniere adempie la sua prestazione attraverso la stipulazione del contratto di trasporto, non assumendo i rischi relativi all’esecuzione del trasporto. Lo spedizioniere rimane generalmente estraneo alla regolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti del trasportatore che ha eseguito il trasporto stesso.
Il contratto di logistica è il contratto con il quale un soggetto, operatore logistico, si obbliga nei confronti di altro soggetto a compiere il trasporto, il magazzinaggio, l'imballaggio, la manipolazione di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, il parziale assemblaggio dei medesimi ed altre operazioni riconnesse, o alcuni soltanto di tali servizi, nei tempi e con la frequenza richiesti dal ciclo produttivo e da quello distributivo. Quello di logistica è un contratto nuovo, legislativamente non disciplinato (atipico), al quale risulta potenzialmente applicabile sia la disciplina dettata per il contratto di trasporto che quella prevista per il contratto d’appalto di servizi, essendo necessario, verificare in concreto il tipo di prestazioni dedotte in contratto.