Come chiarito dalle circolari INPS n. 103 del 6 luglio 2004 e n. 9 del 22 gennaio 2004, e dalla circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 8 gennaio 2004, in base all’art. 2222 del codice civile, si definisce lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente e senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
Pertanto, i caratteri peculiari del lavoro autonomo occasionale sono:
Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo occasionale sono inquadrati come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 e soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
Dal punto di vista operativo, il lavoratore autonomo occasionale, non è tenuto ad aprire la partita IVA, ma, a seguito della propria prestazione, è tenuto ad emettere nei confronti del cliente una ricevuta soggetta a ritenuta d’acconto pari al 20% del proprio compenso.
Dal punto di vista contributivo, l’art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003 ha stabilito l’estensione ai lavoratori autonomi occasionali dell’obbligo contributivo presso la gestione separata dell’INPS.
Lo stesso articolo specifica che tale obbligo si ha solo al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 5.000,00 euro.
La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.
La suddetta circolare INPS n. 103/2004 ha quindi stabilito che il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di 5.000,00 euro in argomento: