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Ammortizzatori sociali

Con la pubblicazione del D.Lgs 148/2015 è stata innovata la disciplina di cassa integrazione ordinaria, straordianaria e fondi di solidarietà.

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Codice dei contratti di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il Decerto entra in vigore dal 25 giugno 2015.

Naspi

Dal 1°  maggio è in vigore il nuovo trattamento economico di disoccupazione, denominato Naspi, destinato ai soggetti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro.

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego è stata introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI.

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TFR in busta paga

La legge di stabilità 2015 (L.190/2014) al comma 26, prevede che dal 1° marzo 2015 (e fino al 30 giugno 2018), i lavoratori dipendenti delle aziende private con più di 6 mesi di servizio alle spalle hanno la possibilità di farsi liquidare sullo stipendio la quota di Tfr (trattamento di fine rapporto) mensilmente maturata.

La disposizione è stata resa operativa dal DPCM n.29 del 20 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale n.65 del 19/03/2015).

Qui il modello per la richiesta.

Tutele crescenti

In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.54, il Decreto Legislativo n. 23/2015 che istituisce da sabato 7 marzo il debutto del nuovo contratto a tutele crescenti; pertanto da predetta data ai neo assunti verranno applicate le nuove modalità di gestione del rapporto di lavoro; in particolare il contratto a tutele crescenti si applicherà ai nuovi assunti a tempo indeterminato operai, impiegati e quadri del settore privato, nonché ai lavoratori destinatari della conversione di un attuale contratto a tempo determinato o di un rapporto d’apprendistato. La nuova normativa si applicherà, inoltre, ai vecchi assunti di imprese fino a 15 dipendenti che supereranno tale soglia dimensionale dopo l’entrata in vigore del decreto.

Esonero contributivo per nuove assunzioni

L’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( “Legge di stabilità 2015”) ha introdotto, per la durata di un triennio, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.

Le disposizioni richiamate sono regolate dalla circolare Inps n.17 del 29/01/2015.

Jobs Act

Convertito in legge 78/2014 il DL 34/2014: nuovamente modificata la diciplina sui contratti a tempo determinato

Bonus Fiscale e Riduzione Irap

Pubblicato il DL 66/2014 relativo al Bouns Fiscale destinato ai dipendenti :

"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.".

2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile."

 

All'art.2 dello stesso Decreto è stata prevista la riduzione dell'aliquota Irap:

"1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per cento";

b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";

2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";

3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";

c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per cento".

2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali".

4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo."

 

Aggiornati minimali e massimali Inps

Sono stati pubblicati i valori aggiornati dei minimali, massimali, trattamenti a sostegno del reddito (cig, cigs, mobilità, aspi) e minimi di pensione, a carico dell'Inps.

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Trasferte e Trasfertisti

Sul tema in esame sta emergendo un nuovo orientamento della Cassazione.

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