a-Tassazione del reddito di lavoro dipendente
Si ricorda che ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati è applicabile il cosiddetto principio di cassa allargato che considera percepiti dal dipendente e quindi tassabili nel periodo d’imposta, anche i compensi riferibili all'anno precedente ma corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Il giorno è tassattivo e non è prorogabile nel caso in cui tale giorno coincida con la Domenica, atteso che la proroga ex lege (nel caso di scadenze coincidenti con giornata festiva, è prevista solo per contributi ed imposte).
I compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno 'n+1' pertanto, parteciperanno alla formazione del reddito imponibile per il periodo d’imposta dell'anno 'n' mentre i compensi corrisposti dopo il 12 gennaio saranno tassati con i compensi dell'anno 'n+1'.
Per individuare la data del 12 gennaio, il momento da prendere a riferimento è quello in cui “…. il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”, CM 326/E del 23.12.1997.
In pratica, se il pagamento viene effettuato:
- con bonifico bancario: considerato che l’accredito sul c/c del beneficiario richiede almeno 1 giorno lavorativo dall'operazione di bonifico telematico e 2 se cartaceo (salvo che l’operazione avvenga sulla stessa banca) e che non è più consentito l’accredito con valuta fissa beneficiario con data precedente a quella dell’operazione, bisognerà accertarsi con la propria banca in quale data fare l’operazione affinché si renda disponibile sul conto del beneficiario entro il giorno 12 gennaio;
- con assegno bancario: la data è quella indicata nell'assegno e l’uscita in contabilità deve essere rilevata con la medesima data;
- in contanti: l’uscita in contabilità deve essere rilevata con data non posteriore al 12 gennaio.
b - Determinazione del reddito d’impresa
Il principio di cassa allargato vale anche per quanto riguarda la deducibilità in capo alla società dei compensi corrisposti agli amministratori.
Considerato infatti che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti e che sono deducibili dal reddito dell’erogante nel periodo d’imposta in cui i compensi stessi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore, detti compensi saranno deducibili dal reddito dell'anno 'n' della Società erogante solo se saranno corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno 'n+1'.
Per quanto riguarda i compensi di lavoro dipendente, la deducibilità segue sempre il criterio della competenza; le retribuzioni degli stessi saranno deducibili nel periodo d’imposta 'n' anche se saranno corrisposte dopo il 12 gennaio dell'anno 'n+1'.
c - Determinazione del reddito professionale
Per i professionisti che imputano i costi secondo il principio di cassa invece, l’Agenzia delle Entrate con circ. 54/E del 19.6.2002 ha disposto che:
“In applicazione del principio di cassa assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, solo le spese effettivamente sostenute dal professionista o artista nel periodo d'imposta, nell'esercizio della professione o arte esercitata.
Si ritiene pertanto che i compensi corrisposti dal professionista a lavoratori dipendenti nel periodo dal 1 al 12 gennaio dell'anno 'n+1', ancorché riferiti a prestazioni rese nell'anno 'n', devono essere dedotti dal reddito del professionista nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettiva e documentata corresponsione del compenso e pertanto nel periodo d'imposta 'n+1'.
Infatti, il criterio c.d. di "cassa allargata", previsto dall'art.51, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, trova applicazione solo in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. “