Gli accordi transattivi “al netto”
Un’ulteriore questione che merita di essere brevemente richiamata riguarda la legittimità di eventuali pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge. Si potrebbe sostenere con argomentazioni convincenti che la clausola di un accordo transattivo che preveda il pagamento a favore del lavoratore di una certa somma al netto dell’imposta da versare all’erario sarebbe affetta da nullità per contrasto con la norma imperativa di legge (art. 23, comma primo, D.P.R. 600/73) che impone al sostituto di imposta l’obbligo di rivalsa nei confronti del sostituito, con la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe comunque tenuto ad operare la ritenuta sulla somma erogata al lavoratore, ancorché la corresponsione di tale somma sia stata pattuita al netto (Trib. Latina, 31 marzo 2000) in sede di conciliazione giudiziale.
Di diverso avviso sembra invece essere la prevalente giurisprudenza di legittimità che tuttavia ha precisato che, ove nella transazione non sia stato indicato che l’importo pattuito deve essere corrisposto al netto delle imposte, il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, può operare la ritenuta prelevandola direttamente dall’importo corrisposto al dipendente ovvero, se corrisponde al lavoratore la somma indicata nell’accordo transattivo, versando autonomamente all’esattoria quanto dovuto a titolo di acconto e rivalendosi poi nei confronti del lavoratore medesimo secondo quanto previsto dall’art. 23, primo comma, D.P.R. 600/73 (Cass., Sez. Lav., 8/4/04 n. 6910).
Eventuali controversie tra sostituto e sostituito di imposta sono devolute alla giurisdizione della Commissione Tributaria se hanno ad oggetto la legittimità delle ritenute d’acconto operate dal datore di lavoro, ricadendo, invece, nella giurisdizione del giudice del lavoro se riguardano il corretto adempimento degli obblighi (Cass., Sez. Un., 20/1/03 n. 745, e Cass. Civ., Sez. Un. 15/7/03 n. 11025) di pagamento derivanti dalla transazione medesima.