Tutele in caso di licenziamento illegittimo - Regime Fornero (assunti fino al 06/03/15)

Normativa di riferimento: Art. 8, L.604/1966 - Art.18, L.300/1970 (assunti fino al 6 marzo 2015)

 

REINTEGRA CON RISARCIMENTO PIENO (L. 300/1970 - art.18, c. 1-3)

Tale tipo di tutela è applicata a prescindere dal requisito dimensionale, in caso di licenziamento:

  1. discriminatorio, ex art. 3 legge 108/1990
  2. intimato in concomitanza del matrimonio, ex art. 35 d.lgs. 198/2006
  3. intimato durante il periodo protetto, ex art. 54 d.lgs. 151/2001
  4. orale
  5. nullo per previsione legale

Si applica la reintegra ed il risarcimento pieno del danno, pari a tutte le mensilità di retribuzione globale di fatto non percepita dalla data di licenziamento fino all’effettiva reintegra con un minimo di 5. Fatta salva la misura del risarcimento, è in facoltà del lavoratore scegliere, in alternativa alla reintegra, un’indennità sostitutiva (non soggetta a contribuzione) pari a 15 mensilità.

 

REINTEGRA CON RISARCIMENTO RIDOTTO (L. 300/1970 - art.18, c. 4 e c. 7)

Tale tipo di tutela è applicata con riferimento ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori, in caso di licenziamento:

  1. con insussistenza del fatto contestato, ex art. 7 legge 300/1970 (non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo)
  2. è conseguente a contestazione disciplinare di illecito che, per contratto o regolamento, prevede una sanzione conservativa
  3. con assenza dell'inidoneità fisica o psichica posta a base del licenziamento
  4. durante i periodi di conservazione del posto per malattia o infortunio, ex art. 2110 c.c.
  5. manifestamente privo dei requisiti oggettivi addotti

Si applica la reintegra ed il risarcimento ridotto, pari a tutte le mensilità di retribuzione globale di fatto non percepita dalla data di licenziamento fino all’effettiva reintegra con un massimo di 12. Fatta salva la misura del risarcimento, è in facoltà del lavoratore scegliere, in alternativa alla reintegra, un’indennità sostitutiva (non soggetta a contribuzione) pari a 15 mensilità.

 

INDENNIZZO PIENO (L. 300/1970 - art.18, c. 5)

Tale tipo di tutela è applicata con riferimento ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori, in caso di licenziamento:

  1. privo di giustificato motivo oggettivo

E' riconosciuta una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità.

 

INDENNIZZO RIDOTTO (L. 300/1970 - art.18, c. 6)

Tale tipo di tutela è applicata con riferimento ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori, in caso di licenziamento:

  1. affetto da vizi esclusivamente formali e\o procedurali, fatta salva la sussitenza delle giustificazioni addotte

E' riconosciuta una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità.

 

TUTELA OBBLIGATORIA (L. 604/1966 - art.8)

Tale tipo di tutela è applicata con riferimento ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze meno di quindici lavoratori, in caso di licenziamento illegittimo, indipendentementa dalla motivazione della illegittimità (salvo i casi prevista dai commi da 1 a 3 dell'art. 18, Legge 300/1970) .

E' riconosciuta una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità.

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