Normativa di riferimento: Art. 8, L.604/1966 - Art.18, L.300/1970 (assunti fino al 6 marzo 2015)
REINTEGRA CON RISARCIMENTO PIENO (L. 300/1970 - art.18, c. 1-3)
Tale tipo di tutela è applicata a prescindere dal requisito dimensionale, in caso di licenziamento:
Si applica la reintegra ed il risarcimento pieno del danno, pari a tutte le mensilità di retribuzione globale di fatto non percepita dalla data di licenziamento fino all’effettiva reintegra con un minimo di 5. Fatta salva la misura del risarcimento, è in facoltà del lavoratore scegliere, in alternativa alla reintegra, un’indennità sostitutiva (non soggetta a contribuzione) pari a 15 mensilità.
REINTEGRA CON RISARCIMENTO RIDOTTO (L. 300/1970 - art.18, c. 4 e c. 7)
Tale tipo di tutela è applicata con riferimento ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori, in caso di licenziamento:
Si applica la reintegra ed il risarcimento ridotto, pari a tutte le mensilità di retribuzione globale di fatto non percepita dalla data di licenziamento fino all’effettiva reintegra con un massimo di 12. Fatta salva la misura del risarcimento, è in facoltà del lavoratore scegliere, in alternativa alla reintegra, un’indennità sostitutiva (non soggetta a contribuzione) pari a 15 mensilità.
INDENNIZZO PIENO (L. 300/1970 - art.18, c. 5)
Tale tipo di tutela è applicata con riferimento ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori, in caso di licenziamento:
E' riconosciuta una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità.
INDENNIZZO RIDOTTO (L. 300/1970 - art.18, c. 6)
Tale tipo di tutela è applicata con riferimento ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori, in caso di licenziamento:
E' riconosciuta una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità.
TUTELA OBBLIGATORIA (L. 604/1966 - art.8)
Tale tipo di tutela è applicata con riferimento ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze meno di quindici lavoratori, in caso di licenziamento illegittimo, indipendentementa dalla motivazione della illegittimità (salvo i casi prevista dai commi da 1 a 3 dell'art. 18, Legge 300/1970) .
E' riconosciuta una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità.