Approfondimenti normativi

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO



Licenziamenti individuali – Nuovi assunti (tutele crescenti - dopo il 7.3.2015)

Tipo di licenziamento / vizio Reintegrazione Indennità economica indicativa Piccole imprese (art. 9 d.lgs. 23/2015) Note principali
Nullo / discriminatorio / in violazione di divieti (es. maternità) Sì, reintegra piena Indennità non inferiore a 5 mensilità (base: retribuzione utile TFR) Stessa tutela delle aziende sopra soglia: reintegra + minimo 5 mensilità + contributi Contributi previdenziali; possibile opzione 15 mensilità in sostituzione della reintegra, se prevista
Licenziamento orale (senza forma scritta) Sì, equiparato a nullo Indennità non inferiore a 5 mensilità (retribuzione utile TFR) Stessa tutela delle aziende sopra soglia: reintegra + minimo 5 mensilità + contributi Contributi; disciplina identica al licenziamento nullo/discriminatorio
Ingiustificato con insussistenza del fatto materiale (disciplinare o g.m.o.) Sì, reintegra “attenuata” Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, con tetto massimo di 12 mensilità Stessa regola: reintegra attenuata; l’eventuale quantificazione può essere ridotta, ma resta il tetto di 12 mensilità Contributi previdenziali; necessario accertamento giudiziale dell’insussistenza del fatto
Ingiustificato “semplice” (manca giusta causa / g.m., ma fatto non inesistente) No Indennità tra 6 e 36 mensilità (personalizzata dal giudice) Indennità ridotta rispetto alle aziende grandi: fascia più bassa, ma senza tetto fisso di 6 mensilità dopo gli interventi della Corte costituzionale, in ipotesi max 18 mensilità Rapporto estinto; valutazione caso per caso (anzianità, dimensioni azienda, condotta parti, ecc.)
Vizi solo procedurali (disciplinare / conciliazione obbligatoria) No (salvo cumulo con vizi sostanziali gravi) Indennità ridotta, in genere 2–12 mensilità Anche qui, indennità proporzionalmente più bassa rispetto alle aziende grandi, con margine di personalizzazione da parte del giudice Rapporto estinto; il vizio procedurale ha solo effetto economico


Licenziamenti individuali – Vecchi assunti (fino al 7.3.2015)

Tipo di licenziamento / vizio Reintegrazione Indennità economica indicativa Piccole imprese (sotto soglie art. 18) Note principali
Nullo / discriminatorio / in violazione di divieti (es. maternità) Sì, reintegra piena Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, con minimo 5 mensilità Stessa tutela delle aziende grandi: reintegra + minimo 5 mensilità + contributi Contributi previdenziali; spesso opzione per 15 mensilità al posto della reintegra
Licenziamento orale (senza forma scritta) Sì, equiparato a nullo Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, di regola minimo 5 mensilità Stessa tutela delle aziende grandi: reintegra + minimo 5 mensilità + contributi Contributi; possibile opzione 15 mensilità (secondo disciplina applicabile)
Ingiustificato con insussistenza del fatto (disciplinare o g.m.o.) Sì, reintegra “attenuata” Risarcimento con tetto (indicativamente fino a 12 mensilità) Nelle piccole imprese, se si applica la disciplina speciale, la logica di base resta quella dell’insussistenza del fatto, ma la quantificazione segue le soglie ridotte della L. 604 Contributi; possibile opzione 15 mensilità in alcune ipotesi nelle aziende grandi
Ingiustificato “semplice” (manca giusta causa / g.m., ma fatto non inesistente) – aziende grandi No Indennità onnicomprensiva (es. 12–24 mensilità) Nelle piccole imprese non si applica l’art. 18: si segue la L. 604 con indennità più bassa (vedi riga successiva) Rapporto estinto alla data del licenziamento
Illegittimo in piccola impresa (manca giusta causa / g.m.) Di regola no (salvo nullità/discriminazione/orale) Indennità base 2,5–6 mensilità (aumentabile fino a 10 o 14 con elevata anzianità) Il datore può scegliere tra riassunzione del lavoratore e pagamento dell’indennità Disciplina tipica delle piccole imprese ex L. 604/1966
Nullo / discriminatorio / orale in piccola impresa Sì, come per aziende grandi Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra (minimo 5 mensilità) Stessa tutela piena delle aziende grandi: reintegra + contributi + opzione 15 mensilità ove prevista Per i casi più gravi (nullità/discriminazione/orale) la dimensione aziendale non riduce la tutela sostanziale


Licenziamenti collettivi – Nuovi assunti (tutele crescenti)

Tipo di vizio Reintegrazione Indennità economica indicativa Note principali
Licenziamento collettivo orale (senza forma scritta) Sì, equiparato a nullo Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra (minimo 5 mensilità) Contributi; possibile opzione 15 mensilità secondo disciplina applicabile
Vizi di procedure (es. comunicazioni, consultazione sindacale) o criteri di scelta No Indennità tra 6 e 36 mensilità Rapporto estinto; tutela solo economica, applicazione schema art. 3 d.lgs. 23/2015


Licenziamenti collettivi – Vecchi assunti

Tipo di vizio Reintegrazione Indennità economica indicativa Note principali
Mancanza forma scritta nel licenziamento collettivo Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra (minimo 5 mensilità) Contributi; opzione per 15 mensilità in sostituzione della reintegra
Violazione delle procedure (es. comunicazioni, consultazione, ecc.) No Indennità in genere 12–24 mensilità Rapporto estinto; nessuna reintegra
Violazione dei criteri di scelta Indennità fino a circa 12 mensilità Contributi; opzione per 15 mensilità in sostituzione della reintegra